giovedì 9 aprile 2009

Felice Besostri: azione per incostituzionalità

Cari/e amici/che e compagne/i,

“la Casta”, cioè i Partiti presenti nel Parlamento, con l’assolutamente complice silenzio di Stella e Rizzo sta per dividersi il malloppo del rimborso delle spese elettorali per le Europee. Per di più l’operazione viene fatta nella più assoluta ipocrisia: infatti non hanno formalmente modificato le norme sui rimborsi.

La L 157/1999 (come modificata dalla L 156/2002 prevede un sistema di rimborso per le spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per le elezioni politiche, Europee e regionali. I rimborsi sono corrisposti ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, quattro fondi, corrispondenti agli organi da rinnovare (Senato della Repubblica; Camera dei deputati; Parlamento europeo; Consigli regionali); (art. 1, c. 1 e 3). L’ammontare di ciascuno dei quattro fondi è pari, per ciascun anno della legislatura degli organi interessati, alla somma che risulta dalla moltiplicazione di 1 euro per il numero dei cittadini della Repubblica italiana iscritti nelle liste elettorali della Camera dei deputati (art. 1, c. 5).

Il contributo è versato sulla base di quote annuali. Prima dell’approvazione dell’art. 39-quaterdecies del decreto-legge 273/2005, in caso di scioglimento anticipato del Senato o della Camera, il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi era interrotto: i movimenti o partiti politici avevano diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi (art. 1, c. 6).

La legge rinvia, per la determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi e per il calcolo di tale ripartizione, alle leggi vigenti in materia (con riferimento ai rimborsi elettorali per le elezioni politiche, il rinvio è effettuato all’art. 9 della L 515/1993, mentre per le Europee il riferimento è all’art. 16, c. 3 della Legge 10 dicembre 1993 n. 515).

Il differente rinvio non creava particolari problemi poiché di fatto la soglia per eleggere un parlamentare europeo era pari o di poco superiore allo 1% dei voti validi espressi.

Solo per memoria nelle elezioni Europee del 2004 la lista Socialisti Uniti con circa il 2% dei voti ha, infatti, eletto due parlamentari europei, come Verdi, PdCI, Lista Bonino, Di Pietro e Occhetto.

Ben quattro liste hanno avuto un solo parlamentare, cioè Alleanza Popolari-Udeur, Alternativa Sociale, Partito Pensionati e Fiamma Tricolore, quest’ultima con appena lo 0,7%.

La riduzione del numero dei parlamentari europei assegnati all’Italia alzerà il quorum, ma non in modo da stravolgerlo sostanzialmente.

La frammentazione della rappresentanza italiana è indubbiamente elevata in confronto con altre situazioni, ma la frammentazione a livello europeo non ha effetti devastanti, in primo luogo perché non incide sulla governabilità, in secondo luogo perché i gruppi parlamentari, espressione delle famiglie politiche europee, sono pochi e l’eventuale frammentazione nazionale si ricompone a livello europeo.

Non ho, quindi, obiezioni di fondo nei confronti della modifica alla legge 24 gennaio 1979 e segnatamente dell’art. 21 con l’introduzione del numero 1-bis) e la sostituzione del numero 2) in forza dell’art. 1 c. 1 lett. a) e b) L 20 febbraio 2009, n. 10.

Tuttavia si apre un problema di costituzionalità in riferimento all’art. 51 della Costituzione: nel sistema dei rimborsi elettorali previsti per Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, si distingue tra percentuale per ottenere i rimborsi (ora 1% dei voti validi) e percentuale per attribuire i seggi 4% nazionale per la Camera e 8% regionale per il Senato, con le norme particolari per le coalizioni, che caducheranno se fossero approvati i referendum abrogativi proposti.

Alle Europee, invece, il quorum per l’elezione di europarlamentari coincide con quello necessario per avere diritto ai rimborsi elettorali.

Questa disparità di trattamento crea qualche problema in relazione all’art. 3 della Costituzione, in quanto le liste che concorrono alle elezioni Europee sono trattate peggio, senza che ve ne sia una ragione, di quelle che concorrono alle elezioni politiche nazionali o alle elezioni regionali.

A mio avviso la lesione costituzionale è ancora più evidente in relazione all’art. 51, c. 1, primo periodo, della Costituzione, che trascrivo unicamente per ragioni espositive, perché di sicuro a Lei ben noto: “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”.

Tale disposizione da leggere anche in relazione al diritto di associarsi liberamente in partiti all’art. 49 Costituzione, impone che si offrano le stesse possibilità di concorrere, non certo di essere eletti.

La legge stabilisce che l’erogazione avvenga dopo le elezioni in proporzione ai voti ricevuti e pertanto tutte le liste ricorrono ad anticipazioni bancarie.

In virtù delle modifiche apportate al comma 6 dell’art. 1 della L 157/1999 le somme erogate o da erogare a titolo di rimborso per le spese elettorali possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.

Tale ultima possibilità è estesa dalla novella ad “ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici”.

Ai sensi del nuovo art. 6-bis della L 157/1999, introdotto dall’art. 39-quaterdecies del D.L. 273/2005, i rimborsi elettorali erogati ai partiti ai sensi della legge 157/1999 sono posti a garanzia (ai sensi dell’art. 2740 del codice civile) dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici che ne sono beneficiari.

Orbene la concessione di un’anticipazione garantita dai futuri rimborsi elettorali è attività libera delle banche, che perciò devono valutare la solvibilità potenziale del debitore.

Nessun problema per le liste che nelle elezioni politiche del 2008 abbiano superato la soglia del 4%, ma che succede per liste che si presentano per la prima volta?

A loro l’anticipazione non sarà concessa ovvero sarà fatta a condizioni più onerose o dietro presentazione di maggiori garanzie.

Le nuove liste ed i candidati di tali liste non concorreranno a cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Si toglie, perciò, la possibilità stessa di concorrere al raggiungimento del quorum. Proprio le nuove liste, tanto per fare un esempio Sinistra e Libertà, hanno tra l’altro la necessità di far conoscere un nuovo simbolo agli elettori potenziali.

Se non possono accedere alle anticipazioni bancarie e perciò non potranno fare propaganda elettorale, chi deciderà la composizione della delegazione italiana al Parlamento Europeo? Le banche o gli elettori?

Tutti possono comprendere bene la portata di questo quesito per una democrazia rappresentativa, quale è quella disegnata dalla nostra Costituzione e dai trattati istitutivi dell’Unione Europea.

Qui non è un problema di dura lex, sed lex, sarebbe così se i rimborsi fossero proporzionali ai voti ricevuti, invece l’ammontare totale dei rimborsi da distribuire non è commisurato ai voti ottenuti bensì agli iscritti alle liste elettorali (art. 1, c. 3 e 5 L 157/1999) ed è pari ad un Euro per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, cioè Euro 5 per ogni cittadino iscritto alle liste elettorali.

Non è questa la sede per discutere il criterio, anche se personalmente ho forti perplessità su un sistema che non chiede di rendicontare le spese sostenute affinché il rimborso (così è definito dalla legge) non ecceda, comunque, la somma che si è effettivamente spesa.

La partecipazione dei votanti è in calo e non trovo giusto che si premi una propaganda elettorale inefficace, la somma da distribuire è la stessa, sia che voti più dell’80% degli elettori, sia che la partecipazione sia inferiore al 50%.

Gli elettori, che per qualche ragione decidono di non votare, finanziano ugualmente le liste elettorali o i partiti, che non li hanno convinti.

Lo trovo assurdo, ma passi pure, anche se una riduzione consistente dei costi della politica richiederebbe che i 5 Euro siano dati in base al numero di voti ottenuti.

Con questo criterio nelle elezioni del 2006 si sarebbero risparmiati ben 38.999.000 Euro e somma analoga nel 2008.

Lasciamo pure questi problemi ad una riforma del finanziamento della politica. Va, invece, affrontato subito, proprio per rispetto degli articoli 3 e 51 della Costituzione, il fatto che, con la legislazione vigente, gli elettori, ma anche i candidati, di liste, che non raggiungessero il 4% dovrebbero dare il proprio obolo di Euro 5 alle liste non gradite e concorrenti.

Non è cosa totalmente irrazionale e poco rispettosa della volontà espressa dai cittadini elettori?

Spero di aver reso chiaro e comprensibile un problema tecnico-giuridico.

Ho segnalato ai Partiti di Sinistra e Libertà l’opportunità di promuovere iniziative politiche e giudiziarie, ma finora nessuna decisione, benché le banche abbiano rifiutato di rilasciare anticipazioni.

Possiamo reagire come associazioni e cittadini aderenti all’appello di Volpedo? Bisogna agire rapidamente, tentare di far inviare la questione in Corte Costituzionale prima delle elezioni. Sulla legittimazione ad agire sarebbe meglio che il ricorso fosse presentato da candidati, partiti o rappresentanti di una lista che concorra alle elezioni, ma c’è spazio anche per uno di cittadini elettori.

Con la presente sollecito la collaborazione di giuristi per individuare le impugnazioni più opportune ed avviso chi si vorrà associare all’azione collettiva di richiedere un certificato elettorale in carta libera di iscrizione alle liste elettorali e di fare una fotocopia di un documento di identità. E’ bene sapere che anche se non ci saranno costi per gli avvocati, ci sono spese da affrontare tra cui il pagamento del Contributo Unificato (almeno 340 Euro), la domiciliazione a Roma (non meno di Euro 450 + Iva) ed il costo delle notifiche: vanno evocati in giudizio il Presidente della Camera dei Deputati, il Ministro del Tesoro ed i legali rappresentanti di PdL, PD, UCD, IdV e Lega Nord.

Più sono i ricorrenti e meno il costo inciderà.

Sempre a fini accelerativi Vi allego un modello di delega in cui lascio lo spazio per un altro avvocato che emerga da questa consultazione ovvero per associare un prestigioso costituzionalista.

Con i migliori saluti.

Felice Besostri





Per adesioni: circolo.lariforma@fastwebnet.it

2 commenti:

gianfranco carbone ha detto...

caro besostri,
ho letto la tua interessante riflesione e proposta e la condivido.
mi pongo due problemi (di cui uno da te me evidenziato ): il primo è relativo alla legittimazione. c'è nel nostro ordinamento la cd azione popolare di ogni cittadino sulla regolarità delle elezioni. in questo caso la "irregolarità" è derivata per fatto di terzo (le banche che non concedono ai piccoli partiti le anticipazioni) che sicuramente incide sul sostanziale gioco democratico ma non è direttamente incidente su di esso.sarebbe quindi da approfondire il tema. sicuramente un partito o candidato sarebbe legittimato ma un cittadino - elettore in questo caso forse no.
il secondo problema che mi pongo è che cosa si impugna davanti al giudice.
la legge direttamente no perché è impugnabile solo in via incidentale sotto il profilo di costituzionalità.
provvedimenti non ci sono (nemmeno di esclusione delle liste) e soprattutto non c'è alcun provvedimento di riparto, ne la legge prevede anticipazioni. ho il timore che un eventuale provvedimento impugnabile ci potrebbe essere solo "a babbo morto" anche se allora sarebbe da valutare l'impugnabilità di un provvedimento di riparto di un organismo costituzionale (perché - se ricordo bene - i contributi elettorali sono erogati dalle camere di appartenenza).
se mi chiarisci il punto ti ringrazio.
cordialmente

gianfranco carbone

felice besostri ha detto...

Il cittadino, meglio ancora un candidato, sarebbe legittimato soltanto per i suoi 5 Euro destinato agli avversari. C’è un capitolo di bilancio dello Stato che prevede il rimborso, si potrebbe chiedere il sequestro conservativo di una parte. Lo scopo è quello di impedire che sia integralmente distribuito prima della pronuncia della Corte.

Mi è stato suggerito anche un ricorso d’urgenza ex 700 cpc.

Non c’è dubbio che ricorsi di una lista concorrente e dei suoi candidati sia la Via maestra: è un mese che sollecito una decisione.

Sono un amministrativista, mentre qui i processualisti civili hanno più da dire. Grazie comunque per le osservazioni e mi permetterò di inviarLe le bozze degli atti.

In via riservata un illustre costituzionalista, protagonista del caso Englaro, mi ha assicurato al 90% che si assocerà.

Cordialmente.

Felice Besostri





P.S. Nella mailing-list del Rosselli ci sono altri giuristi? Servono anche volontari come ricorrenti.