domenica 17 novembre 2013

Antonio Caputo: Legge elettorale e giudice

Legge elettorale: non confondere Giudice e Parlamento! Alcune considerazioni disperanti , matte e disperatissime, a margine della prossima pronuncia della Corte Costituzionale sulla legge porcata La migliore dottrina costituzionale e’ scettica sulla possibilita’ di riformare il “porcellum” per via giudiziaria. Come avverrebbe se, il 3 dicembre 2013, la Corte Costituzionale in qualche modo accogliesse. , dichiarandone l’ammissibilita’, l’incidente di incostituzionalita’ sollevato dalla I sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 12060/2013. Anche se la Cassazione sottolinea con forza che i dubbi di incostituzionalita’ sono stati gia’ sollevati nell’ambito di alcuni obiter dicta contenuti in tre sentenze della Corte Costituzionale , nn.15 e 16/2008, n.13/2012 , che si occuparono dell’ammissibilita’ di due referendum abrogativi concernenti la “porcata” (da ultimo il c.d. referendum Guzzetta che avrebbe introdotto un superporcellum con premio di maggioranza senza soglia minima per il primo partito e non per la coalizione); va detto che le considerazioni contenute in quelle decisioni si arrestarono ad un generico e comunque preoccupato riconoscimento di “alcuni aspetti problematici della legge elettorale” , ne’ i giudici della Corte ritennero di spingersi oltre, in nessun modo. Obiter dicta , ovvero considerazioni generali e non specifiche, a contenuto esortativo di buone pratiche parlamentari intese a rimuovere l’aborto, prive di qualunque effetto precettivo. Siamo insomma di fronte all’ennesima disfatta della politica dei politici di professione autodefinitisi parlamentari della repubblica , incapace di autoriformarsi .. Ne’, purtroppo possiamo sperare piu’ di tanto nel giudizio salvifico della Corte Costituzionale, per le regole che governano lo stato di diritto e la separazione dei poteri, pure a fronte di un tentativo generoso, e della Cassazione e dei valorosi ricorrenti e dei loro bravissimi difensori, di far valere l’incostituzionalita’ della legge elettorale per via giudiziaria, che e’ tuttavia improprio. Non e’ infatti ammissibile un’azione di fronte ad un Giudice comune (nella specie la Cassazione) che abbia come pretesa la sola dichiarazione di incostituzionalita’ della legge , mediante proposizione della questione alla Corte costituzionale , per difetto di incidentalita’ della stessa questione: Si e’ difatti sostanzialmente in presenza di una falsa lite, lis ficta o inesistente, in quanto l’azione di accertamento della lesione del diritto (di voto libero ed eguale e segreto dell’elettore) e’ identica in ragione dell’ assoluta coincidenza con l’azione di accertamento della pretesa illegittimita’ costituzionale di quella legge che disciplina quel voto. In altre parole, il sistema vigente non consente il ricorso diretto alla Corte Costituzionale per la declaratoria “astratta” di illegittimita’ costituzionale di una norma di legge, avendo il giudizio dinanzi alla Corte sempre natura incidentale . In altri Paesi e contesti e’ ammesso il ricorso diretto alla Corte, come in Spagna per il Defensor del Pueblo, ammesso ad impugnare dinanzi alla Corte costituzionale, in via preventiva, atti aventi forza di legge, che egli assuma in ipotesi lesivi di diritti costituzionali fondamentali Dalla sentenza dichiarativa dell’illegittimita’ emessa dalla Corte Costituzionale , secondo il sistema, deve necessariamente derivare un provvedimento ulteriore e diverso del Giudice remittente, il Giudice ordinario, nella specie la Corte di Cassazione, con lo scopo di definire il proprio giudizio e di realizzare in tal modo la tutela in concreto, e non in astratto, del diritto rivendicato dai ricorrenti. L’obiezione di inammissibilita’ della questione pare a questo punto davvero insuperabile. Ma se anche, con una vera acrobazia giuridica, venisse superata, come del tutto improbabile, ne scaturirebbero quattro scenari, tutti inverosimili e comunque estremamente problematici al limite della rottura costituzionale: Ovvero: 1) L’illegittimita’ ipoteticamente dichiarata del premio di maggioranza in quanto privo di una soglia minima, con l’annullamento della vigente disciplina, introdurrebbe un proporzionale sostanzialmente puro, comunque completamente diverso da quello voluto dal legislatore bypassato per via giudiziaria : con tutti i connessi problemi relativi al rispetto del principio della separazione tra poteri dello Stato, non competendo alla Corte la funzione del legislatore, sia pure del disgraziatissimo legislatore italico; 2) L’annullamento dell’intera legge elettorale per effetto di dichiarazione integrale di incostituzionalita’: esito questo ancor piu’ improbabile se non impossibile, anche per il valore di precedente della sentenza n.13/2012 che boccio’ il referendum abrogativo promosso da Parisi-Di Pietro e compagnia cantante in quanto ritenne inammissibile la possibile o meglio illogica e irragionevole “reviviscenza” della normativa che il porcellum aveva a sua volta abrogato (il mattarellum); 3) L’ ancora una volta sommamente improbabile e forse abnorme soluzione derivante dal fatto che la Corte , dichiarando l’illegittimita’ del porcellum nella parte in cui non prevede una soglia minima per fare scattare il premio di maggioranza, decida e indichi quale debba essere tale soglia: soluzione impraticabile giacche’ la legge costituzionale 87/1953 vieta categoricamente alla Corte costituzionale “ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento”; 4) Che la Corte emetta una sentenza “additiva di principio” e, valutata l’incostituzionalita’ dell’attribuzione del premio di maggioranza in assenza di una soglia minima, ne rimetta la fissazione al Parlamento: facendo precipitare in tal modo la situazione in un limbo assoluto, come e’ peraltro l’attuale stato di cose, che vede tutti pacifici nel riconoscere a parole l’arbitrarieta’ e antidemoctaticita’ dell’incostituzionale e immodificato, in secula seculorium , porcellum.. Davvero una soluzione peggiore del male. In conclusione, la questione sottoposta all’esame della Corte Costituzionale appare come tale inammissibile per rispetto della discrezionalita’ legislativa, e la considerazione vale anche per le liste bloccate, la cui abolizione per via giurisdizionale creerebbe certamente una lacuna normativa . Dovendo necessariamente a quel punto intervenire un altro meccanismo sostitutivo, tale da consentire agli elettori di manifestare la propria preferenza, ovvero una futuribile normativa, ancora una volta rimessa al Parlamento che , nelle more – campa cavallo che l’erba cresce - priverebbe allo stato i cittadini di una normativa di risulta di diretta e immediata applicazione conseguente alla pronuncia costituzionale, rendendo incerta la stessa vicenda democratica. Torneremo allora a votare col porcellum o dovremo sorbirci ,come e’ altamente improbabile, la legge elettorale che il Parlamento dei nominati, a maggioranza. relativa e dunque ancor meno rappresentativa, ci propinera’ Certo e’ che nel paese il sistema della rappresentanza e della legittimazione della classe di governo e’ in una crisi disperante che rischia di far tracollare la democrazia. Oltre la disperazione, che ci resta da fare? Avv.Antonio Caputo .

3 commenti:

felice ha detto...

Spiace dover constatare che i nemici dello Stato di diritto sono riusciti a conquistare una egemonia culturale. La giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla finta lite per impugnare direttamente norme costituzionali è appunto giurisprudenza, che la Consulta può agevolmente superare non essendo soggetta ad altro giudice innovando la giurisprudenza quando sono in gioco valori costituzionali ben più importanti dell'incidentalità. Se la Corte non entra nel merito significa accettare che una legge elettorale incostituzionale non è impugnabile e non può essere sottoposta all'organo, cui spetta la tutela della Costituzione, con buona pace di una democrazia rappresentativa nella quale la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

felice ha detto...

Non basta dunque una legge ordinaria per limitare la sovranità del popolo, anche se questa fosse la volontà del legislatore. Con la giurisprudenza pacifica e consolidata delle Sezioni unite della Corte di Cassazione osservata dai giudici amministrativi e ordinari vi è carenza assoluta di giurisdizione sulle operazioni elettorali comprese quelle preparatorie. A mio avviso un' interpretazione abnorme dell'art. 66 Cost., ma non oso pensare che i giudici costituzionali lo egnorassero quando nelle sentenze n.15 e 16 hanno detto chiaramente che non potevano esaminare la questione dell'incostituzionalità del premio di maggioranza senza soglia minima, sollevata espressaente da me, sia come elettore che come difensore di altri oppositori all'ammissibilità dei quesiti referendari del prof. Guzzetta, e dal prof. Luciani solo per questioni procedurali e che aspettavano che le questioni le fossero rimesse attraverso il procedimento ordinario del controllo di costituzionalità: giudici pavidi che si inventano un giudizio futuro soltanto per togliersi d'imbarazzo. I ricorrenti prima dell'azione di accertamento avevano impugnato le operazioni elettorali preparatorie innanzi al TAR Lazio e al Consiglio di Stato, che avevano detto che il decreto di convocazione dei Conizi era atto inimpugnabile, quindi anche se prevedessae la data delle elezioni oltre il termine di 70 giorni dallo scioglimentodelle Camere in violazione dell'art. 61 Cost..Non solo non è prevista una soglia minima per il premio di maggioranza , a neppure una soglia massima, quindi se il legislatore unici padrone delle leggi elettorali fissasse un premio pari al 70% dei seggi potrebbe poi adottare una legge eletorale palesemente incostituzionale e una volta elette le Camere cambiare la Costituzione. Ci si rende conto che per sofismi si sta autorizzando un colpo di stato legale? In ogni caso ci sono precedenti di sentenze che sono passate sopra al principio dl divieto di impugnazione direta di nore incostituzionali, se così non fosse stato, come ha ricordato la prof. Marilisa D'AMICO, non sarebbe stato possibile agire per la violazione dell'art. 25, c. 2 Cost. La legge vigente è un legge proporzionale con preio di maggioranz che è una contraddizione in termini, la volontà del legislatore ha un limite nella Costituzione e non può essere invocata per mantenere una legge incostituzionale. Più delicata è la questione delle liste bloccate, ma la dichiarazione di incostituzionalità del premio di maggioranza lascerebbe una legge perfettamente applicabile. Se non piace la si cambi in Parlamento. De iure condendo oltre che il ricorso diretto sul odello tedesco e spagnolo andrebbe introdotto il potere della CORTE DI DIFFERIRE L'ENTRATA IN VIGORE DELLE SUE DECISIONI come è consentito alla Corte Costituzionale Federale tedesca


che ne ha fatto uso in materia elettorale. Per finire nei ricorsi fatti ci è stato utile in il conforto e il sostegno del prof. Augusto Cerri il più illustre docente di diritto processuale costituzionale, che segnalato le ecezioni alla cosidetta finta lite. Poi lascitemi dire che i baroni dlle cattedre di diritto costituzionale non hanno digerito che l'iniziativa sia stata assunta da semplici avvicati tra i quali c'era un paria di costituzionalista: un semplice ricercatore conferato. Preferirei che dichiarassero la questione infondata piuttosto che inammissibile: è l'unico punto di concordanza con il prof. Guzzetta

Felice Besostri

maurizio ha detto...

Felice ha già risposto sul piano tecnico e non mi avventuro certo io, che tecnico del diritto non sono, su sentieri così impervi. Quello che però mi sfugge del tutto è il significato politico della dotta disquisizione giuridica dell'avvocato Antonio Caputo. Il quale, visto che giustamente dice peste e corna degli attuali partiti politici e stigmatizza la loro non volontà di riformare o meglio sostituire una legge elettorale ignobile (come ho detto tempo fa definirla porcellum è far torto ai maiali), non poteva limitarsi ad esprimere il dubbio che la Consulta preferisca defilarsi e non rischiare troppo anziché spiegare perché è il ricorso non può ottenere nulla di positivo? Che cos'è tutto questo arzigogolare tecnico-giuridico per smontare di fatto la possibilità di intervento della Corte? Anch'io temo brutte sorprese dell'ultimo momento, ma fino ad allora voglio sperare, anche perché la speranza attiva è cosa ben diversa dall'illusione stupida. Infine, noi non siamo sempre quelli del pessimismo della ragione e dell'ottimismo della volontà o la sindrome di Tafazzi dilaga ormai dovunque?
Maurizio Giancola