mercoledì 5 marzo 2014

Antonio Caputo: Per una democrazia parlamentare europea

PER UNA DEMOCRAZIA PARLAMENTARE EUROPEA Petizione al Parlamento europeo per l'introduzione di leggi dirette a fermare il colpo di stato in corso di Banche e governi! promossa da Luciano Gallino, Elio Veltri, Antonio Caputo Vi invitiamo a leggere e ad aderire firmandolo alla petizione- appello al Parlamento europeo promossa da Luciano Gallino, Elio Veltri e Antonio Caputo. E' in gioco la democrazia in Europa e la necessita' di dare vita a un vero Parlamento in Europa! http://www.change.org/it/petizioni/parlamento-europeo-european-parliament-fermiamo-il-colpo-di-stato-di-banche-e-governi?utm_source=guides&utm_medium=email&utm_campaign=petition_created Quanto sopra, tenendo purtroppo conto della poco felice e poco democratica legislazione europea ricavabile dal Trattato di Lisbona in punto partecipazione e poteri efffettivi, del Parlamento. A ben vedere il Trattato sarebbe da rivedere in toto sul punto. Valga il vero: All'interno dell'Unione europea, il “Parlamento europeo” svolge tre funzioni: 1. la funzione di controllo “politico”, la funzione di bilancio e la funzione legislativa. La funzione di controllo “politico” è davvero poca cosa. Intanto il Parlamento non può modificare i Trattati, perché ciò non è espressamente previsto dai Trattati medesimi e non è nemmeno pensabile, posto che l'Unione europea è e resta una organizzazione internazionale di Stati e non uno Stato federale edunque si fonda su un accordo tra Stati e non fra cittadini o rappresentanti di cittadini. Sono gli Stati dell'Unione che possono modificare i trattati, non i cittadini attraverso i loro rappresentanti eletti in Parlamento. Il “controllo politico” del parlamento europeo si estrinseca in primo luogo nel potere di approvare una mozione di censura della Commissione ai sensi dell'art. 234 del TFUE. La conseguenza dell'approvazione della mozione consiste nelle dimissioni collettive dei membri della Commissione e nelle dimissioni dell'alto rappresentante dell'Unione presso gli affari esteri e la politica di sicurezza: tutti i dimissionari rimangono in carica per gli affari ordinari fino alla sostituzione ai sensi dell'art. 17 del TUE. Orbene, per l'approvazione della mozione di censura è prevista la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, i quali devono inoltre costituire la maggioranza dei membri del parlamento – e ciò spiega come non sia mai stata approvata una mozione di censura . Insomma il Parlamento europeo” non modifica i Trattati nelle sue connotazioni piu' impoirtanti, in specie riferite alla politica monetaria.. Una qualche forma di “controllo politico” è comunque esercitata dal Parlamento europeo mediante l'esame della relazione generale annuale presentata dalla Commissione (art. 233 TFUE), nonché di alcune relazioni (previste in diversi articoli dei Trattati) attinenti a materie specifiche, nonché attraverso le “interrogazioni”presentate alla Commissione, al Consiglio europeo o al Consiglio. Inoltre, il Parlamento nomina un Mediatore, che tra l'altro accerta infrazioni al diritto dell'Unione europea (al di fuori dei casi sui quali si è conclusa o pende unaprocedura giudiziaria interna o svolta nell'ambito dell'Unione europea), vigilando sull'attuazione del principio di buona amministrazione, sancito dall'art.41, nei rapporti tra cittadini e Istituzioni dell'UE.. LE PETIZIONI Il “parlamento europeo”, infine, accoglie petizioni da parte dei cittadini (artt. 24, 2° co. e 227 TFUE) e su richiesta di un quarto dei membri istituisce commissioni temporanee di inchiesta per esaminare denunce di violazione o cattiva amministrazione del diritto dell'Unione europea. Nella approvazione del bilancio annuale (art. 314 TFUE), Parlamento e Consiglio si trovano sul piano di parità. Tuttavia di preminente importanza rispetto all'approvazione del bilancio annuale è il quadro finanziario pluriennale (relativo ad un periodo non inferiore a cinque anni), fissatodal Consiglio all'unanimità, previa approvazione della maggioranza dei membri del Parlamento (art. 312 del TFUE). COMPETENZE FINANZIARIE? Quali? poche ! E con riguardo al quadro finanziario pluriennale è pacifico in dottrina che, nella sostanza (a prescindere dalla forma giuridica), il Parlamento non ha effettivi poteri, perché la richiesta unanimità dei membri del Consiglio impone di trovare l'accordo a livello intergovernativo. Comunque, la competenza e i poteri del Parlamento anche in questo caso sono volti ad attuare i Trattati. Soprattutto il Parlamento ha un ruolo semplicemente consultivo in materia di determinazione delle entrate della UE, stabilite tramite accordi intergovernativi. Ciò conferma che non si tratta di un vero Parlamento, altrimenti il principio “no taxation without rapresentation” avrebbe implicato che il potere di determinare le entrate spettasse soltanto al “Parlamento”. In definitiva scarsi poteri nella fissazione del quadro finanziario pluriennale; nessun potere di determinare le entrate e soltanto potere condiviso con il Consiglio per quanto riguarda l'approvazione del bilancio annuale, sempre nei confini tracciati dal quadro finanziario pluriennale e sempre, comunque, al fine di attuare i trattati. Per quanto riguarda la funzione legislativa, va preliminarmente osservato che la regola è che “Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i Trattati non dispongano diversamente” (art. 17, n. 2 TUE). Quindi il Parlamento “legifera” ma ha una limitata iniziativa: in linea di principio legifera su impulso della Commissione, a cui puo' tuttavia richiedere di dare corso all'iter per la formazione di atti aventi forza di legge. E comunque quando legifera, lo fa per per attuare i Trattati. I Trattati prevedono una procedura legislativa ordinaria e una serie numerosa di procedure legislative speciali. La procedura legislativa ordinariaconsiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione, che svolge anche il ruolo di “mediatore” tra Parlamento e Consiglio quando non vi sia accordo tra questi ultimi due organi. Le procedure legislative speciali “consistono nell'adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del parlamento europeo con lapartecipazione del Consiglio o da parte di quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo” (art. 289, n. 2 TFUE). Le modalità della partecipazione sono di volta in volta specificate dalle disposizioni dei trattati che prevedono le procedure legislative speciali. Peraltro solo in tre materie di non particolare importanza legifera il Parlamento con la partecipazione del Consiglio: -statuto dei membri del parlamento (art. 223, n. 2 TFUE); - definizione della procedura per l'esercizio del diritto di inchiesta da parte del Parlamento (art. 226, co. 3, TFUE); - e adozione dello statuto del Mediatore europeo, alla cui rete istituzionale fanno capo i Difensori Civici degli stati memebri, quorum ego(art.228 Tratttato). Al contrario, i casi in cui legifera il Consiglio con la partecipazione del Parlamento sono una trentina. In questi casi, talvolta il Parlamento è soltanto consultato (sono una ventina di casi), talaltra (in una decina di casi) approva il testo predisposto dal Consiglio (è un prendere o lasciare, perché il Parlamento non può influire sul contenuto dei provvedimenti; in sostanza si tratta di un diritto di veto). Quindi, la procedura legislativa ordinaria è caratterizzata da scarsa ed eccezionale iniziativa e deliberazione congiunta assieme al Consiglio (che rappresenta gli stati e difficilmente può essere considerato una Camera legislativa); le procedure legislative speciali sono caratterizzate da semplice consultazione o potere di veto del Parlamento che non inibisce l'adozione finale dell'atto, ma impone l'oere della risposta motivata (salvo tre casi insignificanti in cui delibera il Parlamento su consenso preventivo del Consiglio, tra l'altro!). La funzione legislativa è svolta counque per attuare i Trattai europei. Infine, va considerato il ruolo del Parlamento europeo nella modifica dei Trattati. Fermo che, come sopra osservato, il Parlamento non ha il potere di modificare esso stesso i Trattati, esso ha, invece, un potere di sollecitazione (o diimpulso) nella procedura di revisione ordinaria (art. 48 TUE). Peraltro, il progetto di modifica può essere presentato da qualsiasi Stato membro, dal Parlamento europeo, dalla Commissione e dal Consiglio ed è trasmesso al Consiglio europeo. Tuttavia, il Consiglio europeo, a maggioranza semplice, decide se è opportuno procedere alle modifiche proposte: può quindi decidere che non sia opportuno ad libitum.. Basta dunque che la maggioranza degli Stati, ossia dei Governi, sia contraria alla modifica proposta, che la procedura di revisione nemmeno inizia (non direi si arresta). Se la procedura inizia, il Consiglio europeo, a maggioranza semplice, convoca una Convenzione (è prevista e disciplinata una eccezioneper le modifiche di poco conto) della quale fanno parte rappresentanti dei Parlamenti nazionali, dei capi di governo o di Stato, del Parlamento europeo e della Commissione. La Convenzione invia una raccomandazione a una Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri (CIG), convocata dal Presidente del Consiglio, la quale concorda all'unanimità le modifiche da apportare, in modo assolutamente discrezionale, senza essere vincolata dal testo del progetto di modifica né dal testo della raccomandazione elaborato dalla Convenzione. Le modifiche approvate all'unanimità dalla Conferenza entrano in vigore quando siano ratificate da tutti gli Stati membri nel rispetto delle norme costituzionali che disciplinano la ratifica dei Trattati. In una delle due procedure di revisione semplificate (sempre disciplinate dall'art. 48 del TUE) il Parlamento europeo ha sempre il potere di sollecitazione ma non è prevista né la Convenzione né la Conferenza dei rappresentanti dei Governi e il ruolo preponderante spetta esclusivamente al Consiglio europeo. Tuttavia sarà sempre necessaria l'approvazione di tutti i Parlamenti nazionali. Nella seconda procedura di revisione semplificata, utilizzabile soltanto in due specifiche materie, non è previsto nemmeno il potere di sollecitazione del Parlamento.Insomma, siccome l'Unione europea è una organizzazione internazionale fondata sui trattati, le modifiche dei trattati implicano sempre sia l'unanimitànel Consiglio europeo (il consenso di tutti i Governi o capi di Stato; ma nella seconda procedura di revisione semplificata è competente il Consiglio), sia laratifica o approvazione di tutti i Parlamenti nazionali (o non opposizione di uno di essi, nella seonda procedura di revisione semplificata). Questa, sinteticamente, lo stato dell'arte delle funzioni del Parlamento euroeo che cmprovano la necessita' di dare impulso ad niziative dei cittadini come quella promossa da Luciano Gallino con l'appello che verra' inviato al Parlamneto europeo, affinche' Batta un colpo.. Con la speranza che anche l'Europa possa conoscere una piena democrazia parlamentare. Antonio Caputo

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