lunedì 12 settembre 2016

Franco Astengo: Legge elettorale

LEGGE ELETTORALE: SI CAMBIA IDEA IN FRETTA (a cura di Franco Astengo) Matteo Renzi uno e due Tra queste due dichiarazioni di Matteo Renzi sono passati soltanto pochi mesi a dimostrazione della vacuità della riflessione che è stata fin qui sviluppata sulla legge elettorale, considerata uno “strumento flessibile” in mano alla convenienza immediata di una maggioranza. «Tra cinque anni la nostra legge elettorale sarà copiata da mezza Europa». È la scommessa che il premier Matteo Renzi ha fatto con gli studenti della Luiss School of government, parlando dell’Italicum, la legge elettorale all’esame del Parlamento. «Il premio di maggioranza previsto nell’Italicum, ha detto il premier, «consente di superare il meccanismo devastante del potere di veto da parte delle forze politiche minori». 23 Marzo 2015 Matteo Renzi è alla chiusura della Festa nazionale dell'Unità di Catania. Per non lasciare spazio a equivoci il concetto-chiave viene ribadito due volte dal premier e segretario. «Disponibilità totale a discutere di legge elettorale». 11 Settembre 2016 Sul piano dell’attualità della situazione in materia: In attesa della sentenza della Corte Costituzionale che dovrà pronunciarsi, il 4 Ottobre prossimo, sulla legittimità dell’Italicum queste dichiarazioni confermano, al di là delle idee specifiche sull’argomento che si possono o meno sostenere, l’assoluta incultura politica che pervade questa presunta classe dirigente. Sarebbe il caso, invece, di riprendere i fondamentali della materia così come si è provveduto ad illustrare di seguito, rispetto alle linee generali di una tematica complessa e difficile. Questi dunque gli elementi base che sono stati assolutamente trascurati nel corso degli anni dando vita a norme confuse (pensiamo al tiramolla su date e orari, al numero delle sezioni elettorali, alla vicenda delle tessere in luogo dei certificati, al voto degli italiani all’estero, tanto per citare argomenti importanti che non riguardano soltanto l’ansiosa ricerca della formula di trasformazione dei voti in seggi per determinare la vera e propria follia del “conoscere la sera stessa delle elezioni chi ha vinto in funzione del governo”. Infine: ritengo che non potrà essere presa in considerazione alcuna proposta di modifica di legge elettorale se non ci sarà un’analisi complessiva riguardante l’intero sistema e la proposta stessa non sia presentata completa: sono da verificare gli esiti nefasti delle approssimative semplificazioni degli anni’90 (esito leggi Bassanini) nel merito di dimezzamento insensato delle sezioni elettorali; invenzione altrettanto insensata della tessera elettorale in luogo della distribuzione dei certificati come avveniva in occasione di ogni consultazione (due cause non secondarie della diminuzione verticale che si è verificata nella partecipazione al voto. Inoltre deve essere resa certo l’orario delle votazioni: per decenni in ogni tipo di votazione l’orario è stato 7 – 23 alla domenica, 7-14 al lunedì. Poi è successo di tutto. E’ ora di finirla e di fissare nuovamente un orario certo. Infine ogni legge elettorale comprende in maniera decisiva la dislocazione geografica dei collegi. L’Italikum (la K è copyright di Besostri) sotto questo aspetto denuncia davvero il pressapochismo dei suoi redigenti: in Liguria ad esempio abbiamo comuni della Valpolcevera finiti nel collegio di La Spezia. Basta andare a vedere una cartina. Un disastro, come già erano i collegi del Mattarellum disegnati per convenienza politica immediata. Tra l’altro nella Costituzione italiana (che va difesa integralmente nell’articolato uscito nel 1947 dall’Assemblea Costituente proprio su questo punto, Parlamento e Governo sono entità politicamente separate. Non c’è elezione diretta e la fiducia al governo viene votata dal Parlamento: non c’è ratifica, c’è voto di fiducia, una differenza fondamentale che l’Italikum assegnando un esorbitante premio di maggioranza alla Camera evidentemente trascura). Comunque, andando dunque per ordine soltanto nel merito dei principi generali della materia: Il concetto di sistema elettorale Il dibattito sul sistema elettorale è entrato di prepotenza nello scenario del sistema politico italiano: è necessario, allora, riflettere sull'esigenza “sistemica” delle scelte da operare in questo campo, non definibili soltanto sulla base della contingenza dettata dall'attualità politica. In questo senso può risultare utile riprendere i termini di una possibile analisi teorica, delineando una prima distinzione tra il sistema elettorale, che è un insieme di varie leggi elettorali, la legge elettorale che riguarda le procedure attraverso cui le preferenze divengono voti e i voti seggi, e la formula elettorale, che concerne strettamente le procedure per la distribuzione dei seggi in base ai voti. Eppure è proprio con riferimento a queste ultime due, legge e formula elettorale, che il termine di sistema elettorale è stato ed è frequentemente utilizzato, specie nel linguaggio corrente. Ciò non è avvenuto, e non avviene, per caso e per meglio comprenderne la ragione conviene, anzitutto, adottare una definizione generale di sistema elettorale da cui, poi, analizzando il contenuto concettuale, derivarne una più specifica e ristretta a quegli aspetti che interessa approfondire. In linea generale possiamo definire un sistema elettorale come “l'insieme delle regole e delle procedure che disciplinano tutte le operazioni che precedono, accompagnano e seguono lo svolgimento delle elezioni”. Questo procedimento è, a sua volta, composto da diversi piani o livelli, che non sono omogenei tra loro e non hanno tutti la stessa portata o il medesimo significato. E' perciò necessario scomporre il procedimento elettorale nei suoi diversi momenti costitutivi, per meglio comprendere la correlata complessità dello stesso concetto di sistema elettorale. Citiamo, a questo proposito, Stein Rokkan nel suo “Electoral Systems” per analizzare , di seguito, le sei differenti dimensioni di classificazione del sistema: - chi vota; - il peso di ciascun elettore; - la standardizzazione delle procedure e la libertà di scelta; - il tipo di circoscrizione; - i livelli di scelta offerti all'elettore; - la procedura di calcolo con cui i voti sono trasformati in seggi. Questa schematizzazione può rivelarsi utile nell'individuazione delle diverse fasi del procedimento elettorale e ci aiuta a chiarire la differenza tra i diversi concetti di sistema elettorale. Se ci concentriamo sui primi tre punti, infatti, notiamo che questi riguardano essenzialmente tre questioni: chi partecipa alle elezioni, in quale modo, con quali procedure e garanzie. Il primo punto riguarda essenzialmente il diritto di elettorato attivo e il problema del suffragio e risponde alla domanda “chi ha diritto di votare?”; il secondo concerne la effettiva eguaglianza di tale voto, nel rispetto del principio “una testa, un voto”; il terzo attiene alle procedure per la tutela delle altre condizioni fondamentali del voto, segretezza e libertà. Questi aspetti, peraltro fondamentali, per l'espressione di un voto realmente democratico e di sicura incidenza sul risultato di una elezione, costituiscono tuttavia delle condizioni preparatorie e di garanzia rispetto alla manifestazione di volontà, che avviene attraverso il voto. Accanto a queste tre potremmo aggiungerne altre, come il diritto di elettorato passivo o la disciplina delle campagne elettorali e dei sondaggi, intese a garantire, almeno in linea di principio, le stesse condizioni sull'altro versante, quello dell'offerta politica da parte dei candidati. Stabilito perciò chi partecipa alle elezioni, secondo quali principi, modalità e garanzie a tutela dei fondamentali criteri democratici, resta da vedere in che modo le preferenze espresse dal lato della domanda politica potranno interagire con quello dell'offerta e determinare l'assegnazione della posta in palio, cioè dei seggi parlamentari. Di questi si occupano i rimanenti tre punti dello schema, che riguardano essenzialmente: - come è organizzata la ripartizione del corpo elettorale in collegi e come i seggi sono eventualmente divisi tra i collegi stessi; - come è strutturata la competizione dei candidati – partiti e di conseguenza quale tipo di scelta può effettuare l'elettore al momento della votazione; - in che modo si passa dalle preferenze degli elettori all'elezione dei candidati, e quindi attraverso quale meccanismo i voti espressi si trasformano in seggi. Per sistema elettorale, in senso stretto, si intende invece il “particolare tipo di procedura elettiva: cioè il sistema di ripartizione del corpo elettorale in collegi, il modo di votazione ed i criteri di scrutinio. Questa definizione appare particolarmente utile (C.Lavagna: “Il sistema elettorale nella Costituzione Italiana”, Milano 1952) ed è quella cui fare riferimento perché focalizza con precisione l'attenzione sul concetto ristretto di sistema elettorale, delineandone chiaramente la parte tecnica e indicandone, al contempo, quelli che sono i tre elementi fondamentali: collegio, scheda, formula. Come abbiamo visto, sono dunque sostanzialmente tre gli elementi costitutivi fondamentali di un sistema elettorale: - la ripartizione del corpo elettorale in collegi, concernente la presenza, il tipo, l'ampiezza e il disegno delle circoscrizioni o collegi elettorali e i livelli di distribuzione dei seggi; - il modo di votazione, inteso come strutturazione dei tipi di scelta che l'elettore può operare con il suo voto, inerente la scheda elettorale e le modalità di espressione delle preferenze elettorali; - i criteri di scrutinio, che riguardano la formula elettorale di trasformazione dei voti in seggi. Per quanto riguarda il momento preciso nel quale i tre elementi in questione esplicano le loro funzioni, possiamo notare come a ciascuno di essi corrisponda una diversa fase del complesso procedimento elettorale: la ripartizione territoriale del corpo elettorale si pone come preliminare rispetto al voto, le modalità di competizione dei candidati e di espressione delle scelte da parte dell'elettore come contestuale ad esso, mentre le regole per la traduzione dei voti in seggi si concretano successivamente al voto stesso. Il funzionamento di ogni sistema elettorale dipende, in realtà, dalla combinazione di questi tre fattori, tenendo presente che la loro incidenza non ha lo stesso grado, né la stessa importanza in ordine logico, nel determinare l'esito di un determinato sistema elettorale. Anche se una una certa importanza è rivestita in proposito anche dal modo di votazione, sono soprattutto gli altri due elementi, formula e collegio, ad essere determinanti. In particolare, la ripartizione del corpo elettorale in collegi, la natura ed il tipo di tali collegi, le loro dimensioni, assolute e relative, e il loro ritaglio, costituiscono l'elemento più forte nella caratterizzazione degli effetti del sistema elettorale, al punto da poter sovvertire, in certa misura,quelli attesi da parte della formula, con la quale interagiscono nel determinare tali effetti. Ad esempio: a collegi piccoli corrisponde, in ogni caso, una proporzionalità impura. Per contro, tanto più è grande la circoscrizione, tanto più pura diventa la proporzionale. La ripartizione del corpo elettorale in collegi ha così un'importanza fondamentale, potremmo dire decisiva, nel caratterizzare un determinato sistema elettorale e nel determinarne gli effetti. Tutti questi elementi sono stati brillantemente dimenticati quando si elaborò la legge del 2005 (il cosiddetto “Porcellum” varata soltanto per limitare i danni al centro destra che si riteneva, erroneamente destinato a una grave sconfitta: poi il centro destra perse ma per 24.000 voti) Difatti la Corte Costituzionale, sentenza 1/2014, dichiarò quella legge incostituzionale. Egualmente totale dimenticanza è avvenuta nel varo dell’Italicum, tanto è vero che Renzi si permette a distanza di qualche mese un totale rovesciamento di valutazione del tutto inspiegabile se il problema non fosse stato affrontato soltanto dal punto di vista della convenienza immediata di una forza politica, il PD (poi è arrivato il M5S, del quale Napolitano non aveva avvertito alcun boom e il quadro è cambiato. Cambiato soltanto per ragioni di convenienza. La Corte Costituzionale si pronuncerà dunque e non sarà possibile come intende fare Renzi ignorarne la sentenza.

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