mercoledì 15 aprile 2009

Piero Graglia: Seconda repubblica?

Non entro nel merito della discussione su Craxi e il craxismo e i craxiani, ma vorrei soltanto sottolineare come una seconda repubblica non sia mai nata in Italia. Non basta introdurre alcune modifiche al sistema elettorale per parlare di seconda repubblica, occorre un cambio drastico della carta costituzionale che invece non c'è stato (a meno che non si voglia considerare cambio drastico le piccole modificazioni introdotte riguardo al regionalismo).
Mettiamoci l'animo in pace, la repubblica è sempre sostanzialmente quella nata dalla Resistenza nel 1948, con gli stessi rapporti tra le istituzioni, con gli stessi meccanismi; con un ceto politico forse reso un poco più avvertito rispetto ai rischi che corre quando delinque, ma poco più. Di seconda repubblica - anche se magari in termini esorcizzanti gli anni Settanta e Ottanta - non si può proprio parlare, se non a livello giornalistico, non certo storico.


Saluti,


Piero Graglia

3 commenti:

felice besostri ha detto...

Caro Graglia,

non necessariamente le modifiche costituzionali si traducono in emendamenti della Costituzione in senso formale: cioè il testo chiamato Costituzione.

Rispetto al sistema istituzionale delineato nel testo del 1948 i cambiamenti sono stati notevoli: aspetti fondamentali di ogni assetto costituzionale sono la forma di Governo e la forma di Stato.

Entrambi hanno avuto cambiamenti sostanziali.

Sulla forma di governo siamo passati da una forma di governo parlamentare ad una forma di governo del Primo Ministro.

L’indicazione sulla scheda elettorale del Capo della coalizione o della lista comporta, associata al premio di maggioranza, ad una designazione popolare del Premier.

Le liste bloccate decise dal Capo della Coalizione aumentano il suo potere in quanto nomina anche i parlamentari, un potere che non hanno il Premier britannico, il Kanzler tedesco ed il Primero Ministro spagnolo.

Si è rovesciato l’assunto della democrazia rappresentativa: il Parlamento deve godere della fiducia del Capo del Governo. Se, poi, il Primo Ministro è anche il leader del partito di maggioranza relativa, che, grazie al premio di maggioranza, dispone della maggioranza assoluta dei seggi, il gioco è fatto.

La modifica del Titolo V della Parte seconda ha cambiato la forma di stato: non è più uno stato unitario con forte autonomia, ma un sistema quasi federale. Quando la competenza legislativa residua è delle Regioni, si introduce una caratteristica tipica degli Stati federali, come anche la possibilità di instaurare rapporti internazionali (art. 117, ult. comma).

Manca un organo rappresentativo dei soggetti federati, ma già il nostro Senato è eletto su base regionale.

Con il nuovo sistema elettorale è garantita la maggioranza per modificare la Costituzione e perciò basta poco per modificare la composizione del Senato ed i suoi compiti.

Certamente, tutte potenzialità della riforma non si sono espresse, come l’art. 116, c. 3, che consente di estendere le competenze delle Regioni a statuto ordinario, senza bisogno di modifiche costituzionali, in materie come l’istruzione e la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Alla faccia dei dettagli!

Quando poi le Regioni si accorgessero delle potenzialità dell’art. 117, penult. comma, ne potremo vedere delle belle, cioè intese tra Regioni per costituire organi comuni. Se la Lega Nord governasse Piemonte, Lombardia e Veneto è già pronta la Repubblica del Nord.

Il problema è che il centro-sinistra ha modificato l’articolo V per ragioni tattiche e per tutelare i governatori del centro-sinistra (una volta in maggioranza) ha dato delle autonomie assurde. Un dettaglio: che il numero dei consiglieri sia lasciato alle singole regioni senza alcun rapporto con la popolazione (e le risorse economiche) è un assurdo.

Se i referendum elettorali hanno successo i poteri del Primo Ministro, leader del partito di maggioranza, saranno rinforzati.

Lo strapotere mediatico è al suo apice.

Non c’è tutela giurisdizionale nei confronti di leggi elettorali incostituzionali: per Cassazione SS.UU. e Consiglio di Stato unici organi competente ad esaminare i ricorsi sono le Giunte delle Elezioni delle Camere elette ... con la legge elettorale incostituzionale! Su un punto concordo, non siamo mai stati nella Seconda Repubblica, bensì dopo una breve e confusa transizione siamo passati nella Terza.

I partiti, tutti i partiti per la loro struttura oligarchica o monarchica, si sono adattati al nuovo sistema, che dava più potere ai loro gruppi dirigenti, quanto più perdevano influenza politica tra le masse. Nessuno, tranne Casini, ma per pura forma, si è opposto alle liste bloccate, eppure una norma fondamentale della nostra Costituzione, l’art. 67, per cui ogni parlamentare rappresenta la Nazione senza vincoli di mandato, è stata scardinata.

Cosa vogliamo di più?

Felice Besostri

Piero Graglia ha detto...

Caro Felice (ma perché al nord avete tutti 'sta maledetta abitudine di chiamarvi solo per cognome? in Toscana non reggereste un giorno, poiché lì l'uso del solo cognome è, per definizione, un mezzo insulto riservato ai bischeri dai quali si vogliono prendere le distanze), Caro Felice, dicevo, mi spiace ma non mi convinci del tutto. L'elenco che fai è sicuramente indicativo di profondi mutamenti, soprattutto considerando l'art. 117, ma una legge elettorale e gli esempi che porti non bastano per definire una mutazione di ordinamento tale da configurare una seconda repubblica, cioè un cambio radicale - per intendersi, alla francese - dei rapporti tra le istituzioni.
Hai ragione quando elenchi le modificazioni sostanziali delle procedure, ma non sarebbe meglio allora parlare di una costituzione mai pienamente attuata, stravolta e deturpata al punto da essere stata svuotata e stravolta in alcune sue parti? Sarò un formalista - sempre meno formalista dei nostri colleghi in consiglio di facoltà - ma mi manca una cesura, una data, un atto formale preciso al quale far risalire la nascita della II repubblica, e questo mi rende diffidente rispetto alle generalizzazioni.


Tutto qui.
Un caro saluto,
P.G.

felice besostri ha detto...

Lungi da me considerarTi un bischero. Resto dell’opinione che i mutamenti degli ordinamenti costituzionali si possono verificare senza modificare formalmente la Costituzione, a parte il fatto che nel nostro caso il Titolo V è stato modificato e pesantemente.

Poiché sono un custode delle Costituzioni, mi piace ancora meno e trovo pericoloso che si introducano di soppiatto modifiche importanti.

Se non siamo nella Seconda Repubblica significa che continua l’agonia della Prima.

Quando si cambia la forma di governo e ci si avvia a cambiare la forma di Stato che aspettiamo ancora? Una deliberazione di proclamazione della Seconda Repubblica.

Cordialmente.

Felice Besostri