mercoledì 20 giugno 2012

Antonio Caputo: No allo stravolgimento della Costituzione

Care Amiche, Cari Amici,

nella qualita' di Coordinatore e rappresentante - referente per il Piemonte dell'Associazione "Salviamo la Costituzione, invito tutti a diffondere e dibattere il documento approvato il 19 giugno 2012, relativo alle proposte di modifica della Costituzione, nel testo unificato del disegno di legge costituzionale nn.24,216,894, 1086 ecc.derivante da un accordo tra gli onn.li Alfano, Bersani, Casini.

Sono in gioco la forma parlamentare di governo e le garanzie democratiche del sistema di bilanciamento dei poteri della nostra Carta , che sottolinea il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica (parlamentare).

E' in gioco la messa in sicurezza della Costituzione che non puo' essere sottoposta a colpi di mano, tali da eludere, com'e' stato di recente per la riforma, passata nel silenzio generale, dell'art.81, con l'inserimento in Costituzione di vincolo di pareggio di bilancio, approvato con maggioranza qualificata dall'attuale Parlamento, con esclusione dunque di un qualunque possibile referendum confermativo, che - come e' stato detto. ha espulso Lord Keynes dal novero delle ricette possibili per fare fronte alla grave crisi finanziaria in atto.

Mentre va affermata, con forza:





a) la necessita' di dare corpo e sostanza alla battaglia per la conoscenza, la difesa e l'attuazione della nostra Costituzione, di cui va esaltato il collegamanto tra prima e seconda parte: costituendo la seconda parte il mezzo, incentrato sulla forma parlamentare, per dare attuazione e
concretezza ai principi della prima parte e realizzare in concreto la "sovranita' popolare", che significa rappresentanza e ad un tempo partecipazione, anche oltre il
sistema dei partiti da riportare nell'ambito della previsione, inattuata dell'art.49;
b) la necessita' storica di mettere in sicurezza la Costituzione, non per "imbalsamarla" beninteso, ma per impedirne lo stravolgimento, impedendo colpi di mano ad opera di "pseudorappresentanti". Si tratta di fare i conti con troppe tentazioni "weimariane" o "bicameralistriche", di scorciatoire o addirittura di avventuristiche e davvero grottesche ipotesi di referendum istituzionali di indirizzo;
c) la necessita' di ribadire il fondamento democratico della forma parlamentare di Governo e del sistema di bilanciamento dei poteri garantito
dalla Carta del 48 a cui il popolo italiano non intende rinunciare, come solennemente affermato nel dimenticato referendum vittorioso del 2006.
Nell'attuale fase storica occorre casomai dare concretezza e sostanza ulteriore a tale bilanciamento, nella direzione di una democrazia non solo
formale e meramente rappresentativa, ma di una concreta partecipazione dei cittadini alla vicenda del "potere", cosi' dando sostanza all'art.1("La sovranita' appartiene al popolo...":) potenziando strumenti di partecipazione quali il referendum o l'iniziativa popolare per la formazione delle leggi. ma anche realizzando strutture di garanzia dei diritti delle persone e del cittadinoo.

Occorre una vasta mobilitazione a difesa delle nostre Istituzioni e per ampliare gli spazi di democrazia e partecipazione.


Un fraterno saluto.

Il Coordinatore. rappresentante per il Piemonte dell'Associazione "Salviamo ola Costituzione", gia' Comitato referendario nel 2006

Antonio Caputo











L’Associazione “Salviamo la Costituzione” nella riunione del Consiglio direttivo del 19 giugno 2012, sentito il parere del Comitato Scientifico dell'associazione, ha approvato il seguente



DOCUMENTO

relativo alle proposte di modifica degli artt. 56, 57, 58, 70, 73, 74, 92, 94 e 126 nel testo unificato del d.d.l. cost. unificato nn. 24, 216, 894, 1086 ecc.,



Sulla procedura seguita per la riforma costituzionale:

Il testo derivante dal noto accordo tra gli onn. Alfano, Bersani e Casini consiste in una serie di d.d.l. costituzionali che, pur toccando aspetti centrali dell’impianto costituzionale, ha aperto un iter procedimentale che, in relazione all’importanza dei temi trattati, appare quanto meno frettoloso e lascia intravedere storture procedimentali al limite dell’ammissibilità. Il che è particolarmente grave nel caso di una procedura di revisione costituzionale nella quale si richiede dalla Costituzione un adeguato tempo di esame dei singoli progetti.

Può anzi aggiungersi che, in molti ordinamenti, si prevede persino lo scioglimento delle assemblee che approvano in prima deliberazione le modifiche costituzionali, oltre a una doppia approvazione, a intervalli di tempo fissi tra la prima e la seconda, con maggioranze qualificate e persino una successiva pronuncia popolare. In Italia, il procedimento di revisione della costituzione è disciplinato dall'art. 138 Cost. in connessione con la procedura prevista dagli artt. 71 e 72 Cost. per la legislazione ordinaria, ferma restando la maggiore solennità della procedura di revisione costituzionale.

Si ritiene pertanto che, rispetto all'introduzione di modifiche della forma di governo e del bicameralismo, rivestano carattere prioritario e condizionante sia la riforma della legge elettorale vigente - allo scopo di salvaguardare l’eguaglianza delle chances nella competizione politica ed il potere di scelta degli eletti da parte degli elettori - sia il completamento della disciplina legislativa dei partiti politici, attraverso la previsione di requisiti di democrazia nei processi decisionali interni.

Quanto alle proposte di revisione riguardanti i congegni della forma di governo, il Consiglio direttivo, pur apprezzando nel progetto in discussione il riferimento a congegni di razionalizzazione e di stabilizzazione del modello parlamentare contemplati dalla Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, tuttavia rileva che tali congegni presuppongono un sistema elettorale e una regolamentazione dei partiti politici coerenti con il modello parlamentare sopra indicato.



Sulla disomogeneità delle materie sottoposte a revisione costituzionale:

All’indomani della bocciatura popolare della legge di riforma costituzionale d’iniziativa del governo Berlusconi uno dei rilievi più diffusi fu che da tale bocciatura veniva confermato, da un lato, l’impianto della Costituzione del 1947 e, dall’altro, l’indirizzo interpretativo secondo il quale le leggi di revisione costituzionale disciplinate dall’art. 138 Cost. debbano avere contenuto omogeneo, non solo perché la pluralità delle modifiche rende più difficile l’approvazione del testo unitario, ma anche e soprattutto perché, se è vero che la libertà di scelta dell’elettore non può essere coercita da un referendum che abroghi una pluralità di disposizioni disomogenee, come più volte statuito dalla Corte costituzionale, a fortiori la libertà di scelta dell’elettore non può essere coercita quando gli si chiede di approvare una legge di revisione costituzionale che modifichi materie disparate.

Di qui la conseguenza che la via maestra dovrebbe piuttosto essere la predisposizione di tanti progetti di legge costituzionali quante sono le materie incise dalla riforma. E ciò anche perché è immediatamente percepibile, nel d.d.l. cost. in esame, la già rilevata frettolosità con la quale sono state approfondite talune tematiche, una per tutte quella del bicameralismo.



Sulla conferma della circoscrizione estero:

Molte perplessità suscita nel Consiglio direttivo l’intento di non sopprimere la c.d. “Circoscrizione Estero”, la cui breve esperienza ha già avuto occasione di dimostrare i propri deleteri effetti sul complessivo sistema rappresentativo.



Sui disegni di legge d’iniziativa governativa:

La facoltà del Governo di chiedere per un proprio disegno di legge l’iscrizione, con priorità all’ordine del giorno, il voto bloccato entro un termine determinato e, decorso tale termine, l’approvazione articolo per articolo, senza emendamenti, priva il Parlamento di qualsiasi potere d’influenza sulla formazione delle leggi.

La disposizione proposta è peggiorativa persino in confronto al regime restrittivo cui è soggetta, giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, la procedura di conversione del decreto legge. Questa, allo scadere dei sessanta giorni, può sfociare o in rifiuto (esplicito o implicito) di conversione, oppure in una legge che contenga emendamenti “non eccentrici” rispetto alla disciplina contenuta nel decreto legge, mentre a qualsiasi disegno di legge indicato come prioritario dal Governo il Parlamento potrebbe opporre, secondo la proposta di revisione costituzionale in esame, soltanto un rifiuto, senza poter modificare nulla.

Non può dunque spettare altro che al Parlamento il potere di valutare le priorità indicate dal Governo, e, pur accogliendole, di conformare la disciplina che ne dovrà scaturire. Il potere di emendamento è, da questo punto di vista, fondamentale espressione di una democrazia parlamentare e quindi non può essere sospeso o derogato in funzione delle esigenze di sollecita attuazione del programma di governo.



Sul procedimento legislativo e sulle distinte funzioni delle due Camere:

Sul tema del procedimento legislativo, l’attribuzione al Senato dei disegni di legge «riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117» vorrebbe “specializzare” il Senato su tutte le questioni di spettanza regionale in ordine alle quali lo Stato debba intervenire con legge di principio (competenza concorrente). Vista l’impraticabilità politica dell’ipotesi di trasformare il Senato in Camera di rappresentanza delle autonomie, si cerca insomma una sorta di surrogato, che però, a parte la palese incongruenza fra struttura dell’organo - con particolare riferimento alla confermata elezione popolare diretta dei suoi membri - e funzioni che gli si vorrebbero attribuire, presuppone che la definizione delle materie oggetto di competenza concorrente sia univoca, priva di problemi interpretativi e di possibili intrecci con le materie oggetto di competenza esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, su cui legifererebbe la Camera salvo richiamo del Senato. Va tuttavia obiettato che la giurisprudenza costituzionale è da circa un decennio costretta a dipanare i frequentissimi intrecci fra i due elenchi materiali dell’art. 117 Cost. ai fini della definizione delle controversie costituzionali Stato-Regioni.

Parimenti criticabile è l’ulteriore previsione che l’assegnazione ad una delle due Camere, d’intesa tra i loro presidenti, dei disegni di legge avvenga “con decisione insindacabile”. Il che equivale a stabilire che la Corte costituzionale non potrebbe sindacare la decisione adottata al riguardo dai presidenti delle Camere.

Ciò rischia di porre un ancor più grave problema. Infatti, dal momento che, nella definizione dei giudizi di legittimità in via principale, la Corte costituzionale muove dall’individuazione della materia in contestazione, la Corte medesima si troverebbe ad una individuazione non operata né dalla Costituzione né dalla propria giurisprudenza. Se invece la Corte rifiutasse una siffatta lettura della norma, la Corte finirebbe per non dare alcun peso all’intesa fra i due Presidenti nonostante la sua proclamata “insindacabilità”.

Infine una revisione costituzionale che prevedesse una simile “specializzazione funzionale” del Senato darebbe l’impressione di aver voluto risolvere una volta per tutte il problema dell’identità della seconda Camera con un accorgimento in ogni senso modesto. E soprattutto una siffatta revisione perpetuerebbe un tipo di riparto di potestà legislativa, come quello concorrente, su cui le stesse forze politiche che si accingono a votare la riforma in esame avevano maturato ben più ponderati progetti di riforma.







Sulla riduzione del ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica:

Desta molte perplessità il forte affievolimento del ruolo del Capo dello Stato nelle fasi di crisi. Il Consiglio direttivo ritiene invece fondamentale il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica quale strumento di salvaguardia degli equilibri istituzionali nelle fasi di grave crisi politica del sistema parlamentare di governo.

A maggior ragione il Consiglio direttivo manifesta contrarietà agli emendamenti Alfano ed altri che, nell’introdurre l’elezione a suffragio universale del Capo dello Stato e nel sottrarre a controfirma i più importanti atti presidenziali, determinano una radicale alterazione del modello parlamentare delineato dalla Costituzione del 1947 all’interno del quale si colloca la posizione del Presidente della Repubblica.



Per tali motivi il Consiglio direttivo dell’Associazione Salviamo la Costituzione:

- esprime la sua ferma contrarietà alle proposte di modifica costituzionale sopra elencate;

- invita i gruppi parlamentari a non procedere all’approvazione del testo licenziato dalla I Commissione del Senato;

- esprime netta contrarietà a qualsiasi ipotesi di sistema presidenziale e semipresidenziale;

- ribadisce l’importanza centrale per il nostro ordinamento della procedura di revisione costituzionale nelle forme previste dall’articolo 138 Cost., di cui anzi auspica la messa in sicurezza, mediante l’elevazione a due terzi della maggioranza parlamentare richiesta per l’approvazione di modifiche costituzionali e a quattro quinti della maggioranza che preclude la facoltà di richiedere la sottoposizione del progetto di revisione a referendum confermativo, secondo quanto previsto nel ddl cost. n. 741 presentato in Senato dal Presidente Scalfaro e nel ddl cost. n. 868 presentato alla Camera dall’on. Bachelet;

- esprime, pertanto, netta contrarietà a qualsiasi forma di referendum costituzionale di indirizzo.





Roma, 19 giugno 2012

2 commenti:

guido ha detto...

L’obbligo di pareggio di bilancio in Costituzione (dove peraltro c’era già in un certo senso, con l’obbligo di copertura delle spese) è una di quelle scempiaggini collettive che al minimo fanno cadere le braccia, ma che possono anche rivelarsi pericolose. “Ci impegniamo a essere buoni” E se poi?... GM

luigi ha detto...

Caro compagno Caputo,
ho appena scritto rispondendo sull'argomento "documento Lavoro del
PD" che si tratta di aria fritta tenndo conto che della Costituzione
non sembra sappiano più cosa farsene in campo economico, ora tu mandi
questo appello che conferma l'intenzione liberista di cancellare in
radice la costituzione Italiana.
Sono anni che dico al deserto di rilanciare il comitato salviamo la
costituzione, sento che è presente l'associaizone "salviamo la
Costituzione" di cui sei rappresentante in Piemente ... buona notizia
... se è stata fatta quella ligure, bene provvedo ad aggiungermi, se
non c'è ancora mi faccio carico come circolo di attivare la
costituzione.
Chi se ne occupa a livello nazionale ?
Penso che questo argomento non potrà essere sottociuto a Genova il 30
giugno data in cui il popolo genovese si è mosso per molto meno che
non lo scippo intero della costituzione.
Un fraterno saluto.
Luigi Fasce