lunedì 24 gennaio 2011

Francesco Bochicchio: Legittimo impedimento

LA CORTE COSTITUZIONALE SUL LEGITTIMO IMPEDIMENTO: NON LA RAGIONE DEI FORTI MA LA FORZA DELLA RAGIONE
di FRANCESCO BOCHICCHIO
La Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità costituzionale della legge sul legittimo impedimento, purché sia interpretata nel senso che il legittimo impedimento sia ritenuto sussistente dalla Magistratura: la legge, nella sua formulazione originale, dava valore all’impedimento quale dichiarato da autocertificazione dell’interessato. La legge dava quindi valore all’impedimento in quanto tale, anche non legittimo, nonostante l’intestazione della legge stessa, mentre la Corte Costituzionale doverosamente chiede che sia legittimo e quindi che la Magistratura possa sindacare l’effettività e la fondatezza dell’impedimento. La Corte Costituzionale richiede quindi che il Governo possa eccepire ostacoli all’esercizio di azione giudiziale nei confronti di propri esponenti solo ove effettivamente necessari, e con facoltà di sindacato della stessa autorità giudiziaria, di modo che gli ostacoli siano non solo effettivi ma anche temporanei e quindi tali da non bloccare l’azione giudiziale. La Corte si è mossa nell’ambito della propria tradizione di contemperamento ed equilibrio tra poteri: nel caso in questione era forse necessario un atto di coraggio, visto che Berlusconi ha utilizzato il potere politico per sfuggire alle azioni giudiziali, e ciò dal 2001, con depenalizzazione del falso in bilancio e prescrizioni abbreviate: è il potere politico che vuole sottrarsi al potere giudiziario in violazione della separazione tra poteri a base del costituzionalismo, e del principio fondamentale che la sovranità statuale non è superiore alle leggi. Previti è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per aver corrotto Giudice della Corte di Appello di Roma per il Lodo Mondadori, utilizzando somme in essere su conti Fininvest: è quindi del tutto fondato sostenere che Berlusconi ha evitato la condanna solo per prescrizione del reato. Berlusconi ha beneficiato del potere politico per realizzare obiettivi del tutto illeciti e per sovvertire l’assetto costituzionale. E’ la frode alla Costituzione che Berlusconi vuole realizzare: la Corte sta reagendo in modo composto e resta magistralmente e doverosamente nell’ambito dei suoi compiti di rispetto pedissequo della Carta e di salvaguardia dell’equilibrio costituzionale. Ma è l’attentato alla Costituzione che Berlusconi realizza sistematicamente e quotidianamente con utilizzo di strumenti del tutto illeciti ma anche ove temporaneamente leciti rientranti in un disegno complessivo di lesione della Costituzione, di modo che la posizione della Corte si rivela insufficiente o comunque passiva ed inerme di fronte allo svuotamento completo del senso della Costituzione. Non è una critica alla Corte, le cui sentenze vengono di per sé condivise da chi scrive. E’ semplicemente la sollevazione di un punto di allarme sulla lesione dei valori della Carta che Berlusconi realizza senza difesa, in modo da sollecitare soluzioni e risposte rigorosamente ancorate al più rigoroso piano della legalità. E’ bene che si apra un dibattito: chi scrive propone la sottoposizione alla Corte di un conflitto di attribuzione tra poteri, art. 134 1° comma secondo alinea Costituzione: conflitto che può essere sollevato dal potere leso, in questo caso Magistratura ordinaria e perché no Magistratura Costituzionale davanti a se stessa per violazione surrettizia della Costituzione, e Capo dello Stato, garante dell’equilibrio tra poteri. Ciò senza trascurare profili penalisti, quali quelli relativi al reato di attentato alla Costituzione, art. 283 c.p., visto che per atti violenti, necessari perché si realizzi il reato in oggetto, si intendono, per giurisprudenza unanime, anche mezzi atti a coartare la volontà dello Stato, quali sono indubbiamente quelli utilizzati da Berlusconi sia in generale, sia nel caso Ruby: su tale caso, Berlusconi, che ha ormai perso il controllo di sé, si rifiuta di andare davanti ai PM milanesi giudicando illeciti le indagini e minacciando punizioni; è il ribaltamento della separazione dei poteri e dello Stato di diritto, con il sovrano che invece di sottostare alle indagini giudica i suoi indagatori e li minaccia dell’esercizio di poteri che, per fortuna, non ha, né in proprio nè per il tramite dei propri fedeli. Di fronte a tale attentato alla Costituzione Bersani invoca l’art. 54 2° comma Costituzione e la lesione dei principi di onore e disciplina ivi fissati a carico di chi esercita funzioni pubbliche: si tratta di richiamo che ha la stessa efficacia e la stessa portata di terribile condanna di chi in un campo di concentramento nazista avesse lamentato la mancanza di aria condizionata. Quagliarello, illustre politologo dello schieramento berlusconiano, afferma che attende di vedere “gli anticoncezionali” (Quagliarello ha utilizzato un termine più “corrente”, ma chi scrive preferisce maggiore compostezza di linguaggio, per sé e per rispetto dei lettori, del giornale e del direttore) pretesamente utilizzati da Berlusconi: domanda all’illustre politologo, quale orientamento giurisprudenziale prescrive la sussistenza del reati sessuali a danno di minori solo in presenza degli anticoncezionali usati? O l’illustre politologo ritiene che per Berlusconi occorra un trattamento “ad hoc”? Per favore, basta con le “barzellette”: come dice giustamente Fini non c‘è nulla di cui divertirsi.

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