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venerdì 12 ottobre 2012
Antonio Caputo: Ancora un caso di conflitto d'interesse: questa volta tocca alla Corte Costituzionale!
Ancora un caso di conflitto d'interesse: questa volta tocca alla Corte Costituzionale!
La Consulta boccia analogamente il comma 22 dell'articolo 9 del D.L. 31.5.2010 n.78 (Legge Tremonti), dove viene disposto che ai magistrati non siano erogati, ''senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012'' e che ''per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per il 2014 e' pari alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014''. A giudizio della Corte le disposizioni governative si pongono ''in evidente contrasto'' con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, dove viene sancito come tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge e tutti siano tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacita' contributiva.
E' allora utile rammentare come vengono retribuiti i Giudici della Corte Costituzionale.
Il trattamento economico dei Giudici della Corte Costituzionale è il frutto di leggi costituzionali (art. 6, legge cost. 1/1953) e di leggi ordinarie (art. 12, legge 87/1953, da ultimo modificata nel 2002). In particolare, l’art. 6 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, stabilisce che «I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinata con legge». In attuazione di quanto stabilito dall’art. 6 della legge cost. n. 1/1953, l’art. 12, comma 1, della legge 11 marzo 1953, n. 87 prevedeva che «I giudici della Corte costituzionale hanno tutti ugualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni. Al Presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione». Successivamente, il legislatore è intervenuto con legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituendo il primo periodo dell’originario art. 12, comma 1, della legge 87/1953 nei seguenti termini: «I giudici della Corte costituzionale hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al più elevato livello tabellare che sia stato raggiunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni, aumentato della metà». Resta ferma l’attribuzione dell’indennità di rappresentanza per il Presidente.
Sulla base di tale disciplina, la retribuzione annua netta attualmente in essere è pari a euro 203.424,00 per i Giudici (lorda: euro 427.416,99) e a euro 252.148,00 per il Presidente (lorda: euro 512.900,44), compresa l’indennità di rappresentanza.Con riferimento al trattamento previdenziale, le pensioni dei Giudici sono regolate dalle norme vigenti per il personale della magistratura (art. 2, legge 265/2958) e nessuna specialità è ravvisabile in quest’ambito per la Corte costituzionale.
Nemo iudex in causa propria affermava un celebre passo del Digesto.
La Corte ha cosi' , tra l'altro, ribadito la peculiarità del meccanismo di rivalutazione automatica, "sia dal punto di vista del regime di corresponsione e di rivalutazione, sia dal punto di vista della specialità della sua ispirazione al precetto costituzionale di autonomia ed indipendenza (ordinanze n. 346 del 2008, n. 137 del 2008, n. 290 del 2006)".
Letta la dotta sentenza sopravviene un dubbio.
E' stata la Corte a sua volta "autonoma e indipendente", o piuttosto non e' stato rovesciato il broccardo romano.
Per tornare ai Romani, il "democratico" , in senso repubblicano, Marco Tullio Cicerone si chiedeva nel De republica: Quis custodiet ipsos custodes?
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